Decreto Fiscale 2020 – Reverse Charge esteso ad appalti e subappalti che prevedono utilizzo di manodopera
Con l’intento di contrastare l’interposizione di manodopera illecita e tutelare l’Erario avverso il mancato versamento delle ritenute fiscali, nonché l’omesso versamento dell’Iva e l’utilizzo di falsi crediti, il Decreto-Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 introduce due nuove disposizioni :
- viene esteso il meccanismo IVA del reverse charge a tutti coloro che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto o comunque rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili;
- viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente, chiamato a versare le ritenute operate dall’appaltatore ai dipendenti, dopo che quest’ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.
Reverse charge esteso ad appalti e subappalti
Il regime del reverse charge è esteso, a partire dal 1 gennaio 2020, agli appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (logistica, servizi alle imprese, settore alimentare, meccanica). L’inversione contabile è il meccanismo in base al quale l’IVA viene pagata direttamente dal committente.
ATTENZIONE: Esportatori abituali senza possibilità di utilizzo del plafond nel caso di operazioni in reverse charge. Il reverse charge, misura antifrode, prevale rispetto al regime di non imponibilità IVA, regolamentato dall’articolo 8, comma 1 del DPR n. 633/1972.
Committente: soggetto obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovrebbero versare al committente, almeno 5 giorni prima del termine fissato per il versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento deve essere effettuato sullo specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente alle imprese appaltatrici o affidatarie e da queste alle imprese subappaltatrici. Qualora il committente debba ancor saldare corrispettivi già maturati, le imprese appaltatrici potranno chiedere la compensazione, anche parziale, fra il debito scaduto ed il versamento dovuto.
Qualora non effettuino il versamento nei termini previsti né trasmettano la richiesta di compensazione, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento.
Oltre che la provvista fondi, al committente deve essere trasmesso (tramite PEC) almeno 5 giorni prima del temine previsto per il versamento, sia per le imprese appaltatrici che per quelle in subappalto:
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti da parte del committente;
- i dati identificativi del bonifico effettuato a favore del committente.
Qualora le imprese obbligate non trasmettano i dati oppure non eseguano nel termine previsto il versamento dei fondi necessari per l’adempimento da parte del committente, questi deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme ai fini del versamento delle ritenute, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.
Opzione per il versamento diretto delle ritenute
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista fondi e allegando una certificazione dei seguenti requisiti posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza:
a) risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.