VENETO ZONA ROSSA
E’ stato pubblicato nella GU n. 62 del 13/3/2021 il Decreto Legge n.30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”
Da lunedì 15 marzo il Veneto è zona Rossa. Vediamo in breve quelle che sono le principali regole cui attenersi.
Coprifuoco
Il coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del giorno seguente resta valido. In tale fascia oraria ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità e salute. In zona rossa tale regime è quasi identico anche durante la fascia oraria diurna tra le ore 5 e le 22, ma una differenza la si nota ad esempio nel fatto che di giorno è concesso lo svolgimento di attività motoria e sportiva individuale (entro certi limiti).
Spostamenti
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (serve autocertificazione).
Visite a casa
Lo spostamento verso le abitazioni private abitate non è più consentito in zona rossa. Questo significa che da lunedì 15 marzo in Veneto sarà vietato recarsi a casa di parenti o amici, salvo ricorrano situazioni di necessità, motivi di salute o lavoro. Non si può fare una visita a casa di amici o parenti per puro diletto, nemmeno dentro il proprio stesso Comune. È invece sempre ammesso, anche in orario di coprifuoco, recarsi a casa di una persona non autosufficiente per prestarvi assistenza (serve autocertificazione).
Attività commerciali, negozi che restano aperti
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Al comma 2 si legge che «sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici», mentre al comma 3 viene specificato che «restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie». Resta la possibilità di effettuare consegne a domicilio.
Servizi alla persona
Lo stesso meccanismo appena visto vale anche per i servizi alla persona. Questa volta l’allegato di riferimento è il numero 24. L’Art. 47 del Dpcm infatti dispone: «Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24». In questo caso la lista è più breve e la riportiamo per intero:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Non vi sono nella lista né i centri estetici, né i parrucchieri che, a differenza di quanto avveniva con la zona rossa del precedente Dpcm del 14 gennaio, ora con il Dpcm 2 marzo 2021 a firma Mario Draghi dovranno chiudere da lunedì in tutto il Veneto.
Bar e ristoranti
In zona rossa le attività dei servizi di ristorazione sono sospese. Consentiti l’asporto (senza consumazione sul posto) e la consegna a domicilio per le attività di ristorazione fino alle 22. Anche in zona rossa come nelle altre aree di rischio resta il divieto di asporto dopo le ore 18 per le attività dei bar (codice ATECO 56.3), così come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia.
Nei link sottostanti è possibile controllare le attività commerciali aperte, nonché le misure adottate nella zona rossa.