Istanza credito d’imposta spese di sanificazione
L’art. 32 D.L. 73/2021 riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, nel limite di € 60.000. Con provvedimento 15.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. Tenuto conto dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale è resa nota con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12.11.2021. |
CREDITO
D’IMPOSTA |
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di € 60.000. |
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Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12.11.2021. | ||
COMUNICAZIONE | I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonchè le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta, comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. | |
· La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate; b) i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
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· A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
· La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. |
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TERMINI | La comunicazione può essere inviata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. | |
· Nello stesso periodo è possibile:
a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità. |
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FRUIZIONE
DEL CREDITO D’IMPOSTA |
· Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; b) in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale comunicata dall’Agenzia delle Entrate. |
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· Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate; c) non si applica il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro tempore vigenti. |