ABOLIZIONE ESTEROMETRO ED AUTOFATTURA CARTACEA: operazioni transfrontaliere e reverse charge interno solo con formato della fattura elettronica
PREMESSA
Per semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, la legge di Bilancio 2021 ha previsto – a partire dal 1° gennaio 2022 – l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (nella specie, il Sistema di Interscambio) per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
Come indicato dalla Relazione illustrativa al disegno di Bilancio 2021, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero, nonché l’emissione dell’autofattura interna, dovrà essere effettuata adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture.
Ciò significa che:
- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01 con la stringa “XXXXXXX” come codice destinatario;
- per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD16,TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
TIPOLOGIA DOCUMENTO
Documento elettronico TD16: Integrazione fattura per reverse charge interno
Questo tipo di documento deve essere utilizzato per i casi di reverse charge interno ossia per le transazioni tra operatori che risiedono nel territorio italiano. È quindi il caso di scambi di beni o servizi tra soggetti IVA nei settori considerati a più alto rischio di evasione fiscale (come ad esempio edilizia, compravendita dell’oro, rottami, prodotti elettronici, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, del gas ed energia, eccetera).
In questo caso chi emette la fattura inserirà come codice natura uno dei nuovi codici N6 (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore interessato), mentre il destinatario della fattura dovrà emettere un’autofattura integrativa dell’aliquota IVA e l’imposta dovuta, che dovrà appunto transitare dal Sistema di Interscambio.
Documento elettronico TD17, TD18 e TD19: operazione estere
TERMINI DI INVIO DEI DATI
La modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.