Acconti di novembre e versamenti di dicembre
- Il Decreto Ristori-quater (D.L. 30.11.2020, n. 157) ha previsto un nuovo calendario per gli acconti di novembre e la sospensione condizionata fino al 16.03.2021 per i versamenti fiscali e previdenziali in scadenza a dicembre.
- Acconti di novembre – Proroga al 10.12.2020 per versare la seconda o unica rata delle imposte sui redditi e dell’Irap per tutti gli esercenti attività d’impresa, arte e professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia. Risultano, quindi, esclusi tutti i privati;
- spostamento al 30.04.2021 del versamento della seconda o unica rata delle imposte sui redditi:
- soggetti Isa (escluso chi nel periodo d’imposta precedente aveva ricavi o compensi superiori a 50 milioni) con un calo di fatturato di almeno il 33% tra 1° semestre 2020 e quello 2019;
- soggetti con Ateco nell’allegato 1 o 2 del Decreto Ristori e Ristori-bis, indipendentemente dal volume dei ricavi e dal calo del fatturato, purchè al 26.11.2020 fossero in zona rossa;
- soggetti che esercitano servizi di ristorazione, anche in zone arancio alla data del 26.11.2020, a prescindere dai requisiti di ricavi e di calo del fatturato;
- versamento in sanatoria Irap per i soggetti che hanno fruito del saldo e stralcio Irap.
- Versamenti di dicembre – Fino al 16.03.2021 sono sospesi i versamenti fiscali e previdenziali in scadenza a dicembre per le sole partite Iva con i seguenti requisiti:
- nuove attività;
- dimensioni limitate (ricavi non superiori a 50 milioni);
- calo del fatturato (almeno 1/3 nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019);
- attività riconosciute in difficoltà (codice Ateco e colore della zona).
- Ritenute, trattenute, Iva – L’art. 2 del Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020, in G.U. 30.11.2020) dispone la sospensione dei termini che scadono a dicembre relativi ai versamenti di:
- ritenute alla fonte (artt. 23 e 24, D.P.R. 600/1973);
- trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- Iva e contributi previdenziali e assistenziali.
- Premi Inail – La norma (art. 2, c. 1, lett. c) si riferisce ai soli contributi: ne deriva che i premi Inail sono dovuti, come peraltro già confermato per la sospensione dei contributi in scadenza a novembre.