Circolare 12/07/2019
Circolare del 12/07/2019
La scadenza per il versamento delle imposte 2019: il punto della situazione dopo proroga.
Con la conversione in legge del Decreto Crescita, il dettato normativo ha disposto che “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA) […] e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, […] i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia IRAP, nonché sull’IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019”.
Gli ISA (indici sintetici di affidabilità), che hanno sostituito gli studi di settore, si applicano a partire dal periodo d’imposta 2018 e hanno lo scopo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.
Sotto un punto di vista oggettivo, sono stati prorogati i versamenti legati alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi:
- IRES, IRPEF e addizionali;
- IRAP;
- IVA annuale per chi ne aveva scelto il differimento;
- eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi quali cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG).
Da un punto di vista soggettivo è stato chiarito anche tramite l’intervento dell’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 64/E del 29 giugno 2019. L’Agenzia conferma che rientrano nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, specificando che rientrano nella proroga i contribuenti che per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2018:
- La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.
- applicano il regime forfettario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);
- determinano il reddito con altri criteri forfettari;
- dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga. Si deve considerare che la prima rata decorre dal 30 settembre 2019, dopodiché:
Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto a decorrere dal 30 settembre e quindi con un massimo di 3 rate.
- Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl “trasparenti”). Per i soci/amministratori di Srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.
- i titolari di partita IVA(quindi ad esempio le ditte individuali, le società) dovranno versare la seconda rata entro il 16/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 18/11/2019 (il 16 cade di sabato).
- i non titolari di partita IVA(quindi ad esempio i soci delle società) dovranno versare la seconda rata entro il 31/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 2/12/2019 (il 30 cade si sabato).
Le seconde e terze rate dovranno essere gravate della maggiorazione dello 0,40%, versando i relativi interessi.Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è rimasta fissa al 1° luglio (il 30 giugno cadeva di sabato) con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria (e quindi al 31 luglio), pagando con la maggiorazione dello 0,40%La rata del secondo acconto andrà versata entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 cade di sabato), senza possibilità di rateazione.Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.
Si ricordano le regole di pagamento degli F24:
- gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking;
- gli F24 a debito con compensazioni di titolari di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- gli F24 a debito con compensazioni di non titolari di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking.
- È possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997:
- entro 14 giorni dalla scadenza applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo + relativi interessi;
- dal 15° al 30° giorno, applicando la sanzione ridotta pari a 1/10 del 15% (1,5%) + relativi interessi;
- dal 31° al 90° giorno, applicando la sanzione ridotta pari a 1/9 del 15% (1,67%) + relativi interessi;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione, applicando la sanzione ridotta a pari a 1/8 del 15% (3,75%) + interessi;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione, applicando la sanzione ridotta pari a 1/7 del 30% (4,29%) + interessi;
- entro il termine di accertamento, applicando la sanzione ridotta pari a 1/6 del 30% (5%) + interessi.