Coronavirus: DECRETO CURA ITALIA
Decreto Fiscale CURA ITALIA:
- Credito d’imposta per botteghe e negozi e 600 euro una tantum per gli autonomi
È finalmente pronto il tanto atteso Decreto Legge, la cui approvazione è stata rimandata di giorno in giorno dal Governo a causa del lungo articolato, contenente misure economiche destinate a famiglie, imprese e lavoratori per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che continua a farsi largo nel territorio nazionale.
Il Decreto “cura Italia”, che il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, oltre a misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, contiene misure a sostegno del lavoro e ai lavoratori, con l’estensione degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio, misure a sostegno della liquidità delle imprese e delle famiglie, tra cui la sospensione degli adempimenti sia fiscali che contributivi.
Credito d’imposta
Tra le tante misure di sostegno approvate rientra anche la concessione di un credito d’imposta, ai soggetti esercenti attività d’impresa, nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe.
Per ovvie ragioni, il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità e dunque devono continuare ad offrire i propri servizi anche durante l’emergenza in atto.
La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, utilizzando il Modello F24,
600 euro agli autonomi – In favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; essa viene erogata dall’Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.
Lavoratori iscritti gestioni Ago – La stessa indennità sarà riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni CDCM, Artigiani, Commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- Il Covid-19 ridisegna lo scadenzario fiscale
Il decreto “Aiuta Italia” approvato dal CdM nelle prime ore pomeridiane del 16 marzo, composto da oltre 100 articoli, tenta di risollevare il Paese paralizzato dalla crisi scaturita dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ma i cui effetti si protrarranno per un periodo di tempo ben più lungo. La stesura di questo contributo quindi, è basato sull’ultima bozza diffusa, ed potrebbe non corrispondere al testo definitivo.
In premessa, il Decreto dovrebbe prevedere proroghe differenziate per quanto riguarda i
versamenti a seconda di:
- Settore di attività
- Volume d’affari
- Tipologia di tributi
Diverso, invece, è l’aspetto connesso agli adempimenti da cui non discende un versamento, per i quali la proroga pare essere generalizzata.
Versamenti scadenti il 16 marzo Rimessione in termini –
Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
In sintesi: quattro giorni di proroga indistinta, per tutti i contribuenti, per tutti i versamenti.
Sospensione di alcuni versamenti in base al fatturato, fino al 31 marzo –
Indipendentemente dal settore di attività, i soggetti che nel periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro possono giovarsi della sospensione dall’8 al 31 marzo, dei versamenti relativi a:
- a) ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilato e relative addizionali.
- b) IVA;
- c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio.
Sospensione adempimenti
Dichiarazione iva. Sono rinviati al 30.06.2020 tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, scadenti dal 8.3.2020 al 31.05.2020, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva.
Dichiarazione precompilata. Le sole comunicazioni da inviare entro il 31.03.2020 saranno quelle legate alla dichiarazione precompilata da parte dei soggetti che devono comunicare i dati degli oneri detraibili.
Proroga termini approvazione bilanci. Tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ossia rinviare fino al 30.06.2020 l’approvazione del bilancio 2019. I soci potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Inoltre, le Srl potranno consentire l’espressione del voto tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto
Cartelle esattoriali. Il decreto blocca tutti i termini dei versamenti dall’8.03.2020 al 31.05.2020 di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.06.2020.
Controlli fiscali. E’ prevista la sospensione dei termini delle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, ma solo da parte degli uffici impositori.
Non prorogate le CU e le comunicazioni propedeutiche alla dichiarazione precompilata –
La sospensione degli adempimenti trova una espressa eccezione nelle comunicazioni necessarie alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per i quali restano fermi i termini differiti già stabiliti dal D.L. 9/2020.
Pertanto, entro il 31 marzo dovranno essere comunque trasmesse le CU relative ai redditi dichiarabili nella precompilata, nonché le altre comunicazioni originariamente scadenti il 28 febbraio, quali la comunicazione asili nido e la comunicazione spese funebri.
Ulteriori differimenti – Anche le comunicazioni inerenti la gestione dei rifiuti (es. MUD) dovrebbero slittare al 30 giugno.
Sospeso il decorso dei termini – La disposizione in commento chiarisce, rispetto alla originaria formulazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020, che, salvo le eccezioni previste al comma 3 del medesimo articolo (cause di competenza del tribunale per i minorenni, procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo ecc.) la sospensione dei termini, riguarda qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), essa si estende quindi anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio (ricorso in primo grado) e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni (appello) e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali inclusi quelli afferenti i procedimenti esecutivi e concorsuali.
Viene puntualizzato che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Inoltre laddove il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
In tal modo la norma fornisce utili chiarimenti in merito a dei dubbi applicativi sollevati dal precedente decreto. Quanto detto si applica anche al processo tributario.
- Permessi 104: estesi a 12 giorni per effetto del Decreto Coronavirus
I lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave e i familiari che li assistono hanno, normalmente, diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, in base alle disposizioni normative contenute nell’art. 33 comma 3 della Legge 104/1992.
Quindi da 3 giorni si passa a 12 giorni.