Covid 19: attività vietate, attività consentite dal 28 MARZO 2020
Il punto dopo il Decreto MISE 25 marzo 2020
Il Mise, di concerto con i sindacati, ha rivisto l’elenco delle attività cui è consentita la prosecuzione, modificando l’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020. Prima di addentrarci nei dettagli di questa ennesima modifica, riepiloghiamo i capisaldi:
Commercio di vicinato, attività di ristorazione e servizi alla persona –
Queste attività sono sospese in forza del D.P.C.M. 11 marzo 2020. Si presti attenzione al fatto che il Decreto 11 marzo resta pienamente in vigore, anche per quanto riguarda le eccezioni – allegato 1 e 2 – al Decreto stesso.
Di conseguenza, per esempio, prosegue l’attività degli esercizi che vengono alimenti (commercio, allegato 1), così come prosegue l’attività delle pompe funebri (servizi alla persona, allegato 2). Queste attività, anche se sospese, possono proseguire nelle vendite di beni e somministrazione alimenti e bevande ma esclusivamente a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Le attività di servizi alla persona, invece, a meno che non siano incluse nell’allegato
2 non possono essere esercitate, nemmeno a domicilio (es. parrucchiere).
Per queste tre macro classi economiche, quindi, vale e continua a valere esclusivamente il DPCM 11 marzo 2020, nella sua interezza.
Attività diverse da quelle disciplinate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Per quanto riguarda tutte le attività diverse da quelle disciplinate dal D.P.C.M. 11/03/2020, le stesse sono state sospese con D.P.C.M. 22/03/2020.
Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 prevedeva:
- Un elenco di attività essenziali – allegato 1 – autorizzate alla prosecuzione;
- Che le attività non autorizzate alla prosecuzione dovessero chiudere entro il 25 marzo, completando le ultime consegne e i passaggi necessari alla chiusura
- Una serie di eccezioni, già meglio analizzate in precedenza: proseguono le attività professionali e possono proseguire le attività non autorizzate, se indispensabili ad attività essenziali, previa comunicazione al Prefetto.
Il Decreto Mise 25/03/2020, lasciando del tutto invariato il testo del D.P.C.M. 22/03/2020, ha tuttavia disposto la riscrittura dell’allegato 1 al decreto stesso.
In sostanza, rispetto a quanto inizialmente previsto il 22 marzo, nuove attività sono state incluse in quelle autorizzate, mentre altre, prima autorizzate, ora non lo sono più.
Le disposizioni del decreto MISE producono effetto dalla data del 26 marzo 2020, ma le imprese costrette alla chiusura in forza della nuova formulazione delle attività consentite, dovranno sospendere l’attività entro il 28 marzo 2020, posto che viene loro concesso 3 giorni per porre in essere tutte quelle azioni che si rendono necessarie a sospendere l’attività, inclusa la spedizione della merce giacente.
Per meglio identificare cosa è cambiato rispetto alla prima formulazione del DPCM 22 marzo 2020, si allega una tabella riassuntiva del “prima” e del “dopo”.
Si presti attenzione al fatto che la tabella allegata non riporta l’elenco di tutte le attività autorizzate, bensì evidenzia esclusivamente quelle che sono le variazioni dell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 rispetto alla prima formulazione: