Fattura differita con data ultimo giorno del mese
La data della fattura differita può coincidere con quella di emissione dell’ultimo Ddt, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta. È questo l’importante chiarimento che emerge dalla lettura della risposta all’istanza di interpello n. 389 pubblicata dall’Agenzia delle entrate, con la quale, prendendo spunto dall’istanza presentata, si ritorna sull’argomento della data che deve essere indicata nella fattura differita.
In generale, ricapitolando, con la recente circolare 14/2019 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione. Sembrava, cioè, secondo la tesi dell’Agenzia, che l’operatore non fosse libero di inserire l’ultima data del mese di effettuazione, ma dovesse individuare l’ultima data di consegna. Ora, con il nuovo chiarimento, l’Agenzia ribadisce che la suddetta tesi rappresenta una facoltà e non un obbligo per il contribuente.
L’agenzia delle Entrate, facendo riferimento all’esempio formulato nell’interpello, ribadisce che non c’è più alcun dubbio che gli operatori potranno:
- predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- indicare in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta;
- trasmettere la fattura al SdI entro il 15 del mese successivo.
Si tratta di un importante “ripensamento” dell’Agenzia che apre quindi alla possibilità di inserire quale “data” della fattura differita l’ultimo giorno del mese e non quella dell’ultimo Ddt, rendendo in questo modo più semplice la gestione di queste operazioni.