Guida sanzioni fatturazione elettronica 2019
La fattura elettronica inviata in ritardo, con errori, scartata dal Sdi o ancora omessa rappresenta una vera e propria preoccupazione per aziende e professionisti; e ovviamente ciò dipende dalle pesanti sanzioni previste dalla normativa vigente. A questo proposito, occorre però distinguere il periodo coperto dalla “moratoria” introdotta lo scorso anno ed il periodo successivo, quello “a regime”.
Sanzioni fatturazione elettronica 2019: novità nei termini di emissione della fattura
Il regime sanzionatorio deve essere valutato sulla base del momento in cui l’emissione della fattura elettronica è obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
In questo senso, occorre evidenziare quanto segue:
- nel caso della fattura immediata l’invio della fattura elettronica al Sdi è possibile entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero dalla data del documento. Si tratta di una novità recentemente introdotta dal cosiddetto Decreto Crescita;
- nel caso della fattura differita l’emissione e l’invio telematico della fattura elettronica deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sanzioni fatturazione elettronica: quali importi si rischia di dover pagare in caso di tardiva emissione della fattura?
La fattura elettronica inviata in ritardo, con errori o addirittura omessa può determinare gravi conseguenza per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni. Occorre tuttavia distinguere quanto previsto nel periodo transitorio o di moratoria e quello successivo, con le sanzioni che saranno applicate a regime.
Sanzioni fatturazione elettronica 2019 previste nel periodo transitorio, importi e date diversi a seconda che si tratti di contribuenti IVA mensili o trimestrali:
Periodicità liquidazione IVA | Data fattura | Sanzioni |
Trimestrale | Uguale o inferiore al 30 giugno 2019 | a) Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce ;
b) 20% delle sanzioni previste in via ordinaria (vedi paragrafo successivo) se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Mensile | Uguale o inferiore al 30 settembre 2019 | Stesse regole di cui sopra |
Ricapitolando:
- per i contribuenti IVA mensili si potrà godere della riduzione delle sanzioni fino alla liquidazione IVA in scadenza il prossimo 16 ottobre 2019, ovvero per tutte le fatture con iva a debito emesse fino alla data del 30 settembre. Successivamente si dovranno applicare le sanzioni previste nella tabella sottostante;
- per i contribuenti IVA trimestrali il periodo transitorio è terminato lo scorso 20 agosto, termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al secondo trimestre. Per l’IVA a debito sulle fatture emesse dallo scorso 1° luglio le sanzioni previste in caso di fattura elettronica tardiva, omessa o errata sono quelle ordinarie e sintetizzate nella tabella sottostante.
Sanzioni fatturazione elettronica previste a regime ovvero a partire dallo scorso 1° luglio 2019, importi diversi a seconda della violazione commessa:
Tipologia di violazione | Riferimento normativo | Sanzioni amministrative |
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Da 250 euro a 2.000 euro |
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata | Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 | Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro |
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge | Articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997 | Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro |
Sanzioni fatturazione elettronica 2019 e ravvedimento operoso
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
L’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
- ESEMPIO PRATICO:
In data 29 agosto un utente trimestrale ha inviato nove fatture elettroniche con data 16/08. In quale sanzione incorre per tale tardività? Quale procedura può adottare per usufruire di sanzioni ridotte – eventuale ravvedimento operoso – e in quale modalità e tempi attuarlo?
Nell’ipotesi descritta è prevista l’applicazione della sanzione del 20%. Alla sanzione ridotta al 20% – 50 euro in luogo dei 250 di sanzione piena previsti dal D.Lgs. 471/97 -, si applica anche il ravvedimento operoso, che consente di pagare 1/9 del minimo per la regolarizzazione che avvenga entro 90 giorni. Si arriva così al calcolo di 5,56 euro a fattura. Il relativo codice tributo per il versamento in F24 è 1991 (interessi sul ravvedimento IVA).