Novità Dichiarazioni d’intento 2020
Come anticipato, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 l’obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d’intento, unitamente alla copia della ricevuta telematica, è stato soppresso. Tuttavia, a fronte di tale soppressione l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 prevede quanto segue:
– nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
– sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
– sono state inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia.
In relazione alla dichiarazione d’intento, anche per il futuro resta fermo l’obbligo di redigere la stessa con il modello conforme (quello da sempre utilizzato) e inviare telematicamente la stessa all’Agenzia delle entrate.
Tuttavia, non sarà più previsto l’obbligo di consegna della dichiarazione, unitamente alla copia della ricevuta telematica al fornitore, il quale sarà comunque tenuto ad indicare nella fattura gli estremi del protocollo della dichiarazione d’intento.
Ciò significa che l’esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).
Sul punto va segnalato che resta fermo l’obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. “riscontro telematico”, e che in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata (articolo 12-septies D.L. 34/2019).
Tale ultimo aspetto sembra andare in direzione opposta alla volontà del legislatore di “semplificare” la procedura dell’acquisto senza imposta da parte dell’esportatore abituale con l’utilizzo del plafond, poiché, se da un lato non si obbliga più quest’ultimo soggetto all’invio della copia della dichiarazione d’intento, dall’altro si responsabilizza il fornitore laddove non proceda al riscontro telematico.
Il fornitore avrà tutto l’interesse di tutelare la propria posizione e di chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.