Obbligo del Green Pass in azienda
Con il D.L. 21.09.2021, n. 127 l’Italia diviene il primo Paese, in ambito europeo, a rendere obbligatorio il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative attività. Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e privati – compresi liberi professioni e collaboratori familiari – sarà valido dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza: una vera e propria svolta, finalizzata – con tutta evidenza – ad incrementare quanto più possibile (e rapidamente) il numero di vaccinati, specie prima dell’inizio dell’autunno. |
DEFINIZIONE
ED ECCEZIONE |
· Il Green Pass (Certificazione Verde Covid-19) è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che alla luce delle varie normative susseguitesi, avrà validità:
– di 15 giorni dopo la somministrazione della 1ª dose di vaccino e fino alla data prevista per la somministrazione della 2ª dose (nel caso di vaccino a doppia dose); – immediatamente dopo la somministrazione della 2ª dose e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (anche per i monodose); – immediatamente dopo la somministrazione della 1ª dose, per i guariti da Covid e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus); – a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino (con validità di 6 mesi e cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus); – a seguito dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2: la validità sarà pari a 48 ore per gli antigenici e 72 ore per i molecolari. · Si noti che il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute e questo non vale per gli antigenici. · Importante, inoltre, sottolineare come – grazie al D.L. 127/2021 – per chiunque contragga il virus 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione la certificazione verde avrà “una validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”. · Considerando che la certificazione non viene rilasciata soltanto a seguito di vaccinazione, l’esecutivo è intervenuto sul costo dei tamponi, prevedendo la gratuità soltanto per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica. · Per gli altri soggetti, il costo dei tamponi antigenici, fino al 31.12.2021, sarà pari a: – € 8 per i minorenni; – € 15 per i maggiorenni. · Le farmacie che non praticheranno tali prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà, in caso di violazione della norma, disporre la chiusura della farmacia stessa per una durata non superiore a 5 giorni. |
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COME
OTTENERLO |
· Il Governo ha previsto più canali, con o senza identità digitale, per ottenere il documento.
· Il sito www.dgc.gov.it è già operativo e prevede l’invio via e-mail o sms di una notifica da parte del Ministero della Salute in relazione alla avvenuta vaccinazione. · Il messaggio ricevuto contiene un codice di autenticazione e brevi istruzioni per scaricare la certificazione. · Dopo essersi collegati al sito, con accesso tramite identità digitale (SPID/CIE) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al SSN), in combinazione con un codice univoco ricevuto via e-mail o sms, si potrà scaricare la certificazione. · Il formato digitale non è l’unica modalità per recuperare il pass: medico di base, pediatra o farmacia hanno un ruolo attivo nella gestione e stampa del pass cartaceo. · È possibile accedere alla Certificazione, dunque: – da soli tramite il sito; – tramite app; – con l’aiuto del medico o del farmacista. |