Prestazioni di servizi a domicilio: e-fatture o e-scontrini?
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, cd. e-scontrino, è operativo dal 1° luglio 2019 (per i soggetti che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro), e tra pochi mesi, ovvero dal 1°gennaio 2020, interesserà la totalità dei contribuenti.
Vi è ancora molta confusione nella comprensione di quali strumenti occorra utilizzare nel caso di prestazione di servizi resa presso il domicilio del cliente. È il caso, ad esempio, di chi effettua riparazioni presso i clienti, ed incassa il corrispettivo pattuito all’atto dell’intervento.
In tali casi quale soluzione adottare?
1 SOLUZIONE : avvalersi della moratoria concessa nel periodo transitorio
Il DL Crescita ha introdotto la possibilità di proseguire nell’utilizzo dei “vecchi” scontrini elettronici o delle “vecchie” ricevute fiscali nei primi sei mesi dall’introduzione di obbligo di e-scontrino. In questo caso, occorre rilasciare il “vecchio documento fiscale” al cliente, continuare a tenere il registro dei corrispettivi giornaliero e trasmettere i corrispettivi telematicamente entro la fine del mese successivo. Questa “scappatoia”, attenzione, è utilizzabile solo per i primi sei mesi dall’obbligo.
2 SOLUZIONE: emettere e-fattura immediata, o differita
Il corrispettivo è sempre sostituibile dall’emissione di fattura. Pertanto il prestatore di servizi potrà:
- incassare il prezzo pattuito ed emettere fattura con data pari al momento in cui si è verificato il presupposto, ovvero la data di incasso. Tale fattura immediata dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data fattura.
- Emettere una fattura “differita”, ovvero che riepiloga tutte le prestazioni eseguite nei confronti del medesimo soggetto nel mese solare precedente, entro il 15 del mese successivo. Attenzione, però: la fattura differita può essere emessa, nel caso delle prestazioni di servizi, solo se tali prestazioni sono individuabili attraverso idonea documentazione, ovvero documentazione commerciale prodotta e conservata, ad esempio, sarà possibile rilasciare un “verbale di intervento” (una copia al cliente, una al prestatore) e sulla scorta dello stesso emettere fattura differita. La data fattura sarà quella dell’ultimo verbale di intervento del mese oggetto di fatturazione, se trasmessa nello stesso mese, oppure la data stessa di trasmissione se inviata al SdI entro il 15 del mese successivo. All’interno della fattura dovranno essere citati i verbali di intervento oggetto di fatturazione.
3 SOLUZIONE: emettere e-scontrino (Documento Commerciale On-Line)
Ulteriore alternativa, è quella di utilizzare la possibilità di emettere Documento Commerciale con l’apposita funzione “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate.
L’applicazione web, utilizzabile solo accedendo con le proprie credenziali a fatture e corrispettivi consente di emettere e-scontrino immediatamente.