Coronavirus: disposta la chiusura delle attività commerciali non essenziali
Disposizioni per le attività commerciali al dettaglio |
Il DPCM 11.3.2020 sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (sotto riportato integralmente), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 1 (che possono rimanere aperte) |
Ipermercati |
Supermercati |
Discount di alimentari |
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari |
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati |
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) |
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) |
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico |
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari |
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione |
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici |
Farmacie |
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica |
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati |
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale |
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia |
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento |
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono |
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
Il DPCM dispone, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, la chiusura di mercati, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI, mentre possono restare aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, PURCHÉ SIA IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO. |
Disposizioni per le attività dei servizi di ristorazione |
Il DPCM 11.3.2020 dispone la Sospensione Delle Attività Dei Servizi Di Ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, CHE GARANTISCONO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività’ di confezionamento che di trasporto. |
Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali GARANTENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.
Disposizioni per le attività inerenti i servizi alla persona |
Il DPCM 11.3.2020 dispone la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 2
(CHE POSSONO RIMANERE APERTE) |
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia |
Attività delle lavanderie industriali |
Altre lavanderie, tintorie |
Servizi di pompe funebri e attività connesse |
Altri servizi garantiti |
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:
- i servizi bancari, finanziari, assicurativi
- l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- attività alberghiera
Servizi di trasporto pubblico |
Viene data facoltà ai presidenti delle regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
È stato altresì previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, possa disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. |
Raccomandazioni per le attività produttive e attività professionali |
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il DPCM. 11.3.2020 raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. |
Decorrenza e durata delle suddette disposizioni |
Le disposizioni del DPCM producono effetto – SU TUTTO IL TERRIORIO NAZIONALE – dalla DATA DEL 12 MARZO 2020 e SONO EFFICACI FINO AL 25 MARZO 2020.