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Novità MANOVRA 2020 – INDUSTRIA 4.0

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

La Manovra 2020, trasmessa in queste ore alla Commissione Europea, è volta alla stabilizzazione e al rafforzamento del pacchetto incentivi Industria 4.0.

Di immediata applicazione sono le seguenti misure:

  • Rifinanziamento della “Nuova Sabatini” che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
  • Estensione al 2023 del Iperammortamento, con una supervalutazione del 170% degli investimenti in beni nuovi, strumentali, materiali e ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 e in maniera sostenibile ed ecocompatibile;
  • Estensione al 2023 del Superammortamento, con una supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi;
  • Rifinanziamento del Fondo centrale per le PMI per il prossimo triennio, per sostenere l’accesso al credito delle PMI, incluse le startup innovative e le imprese che acquistano beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali (secondo la “Nuova Sabatini”);
  • Proroga del credito di imposta per spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di Formazione 4.0.

Inoltre, vengono anticipati il rinnovo del Voucher Innovation Manager e l’isitutizione di due fondi (Green New Deal) mirati a incentivare il rinnovo delle produzioni e degli impianti in uso, l’efficientamento e la riconversione dei processi produttivi e la transizione verso la Quarta rivoluzione industriale (digitalizzazione e intelligenza artificiale).

Importante è anche l’indicazione sul futuro del Credito di imposta R&S che sarà oggetto di riforma della media di riferimento per calcolare l’incremento agevolabile e del rinnovo al 2023.

Circolari Studio Tre-gi

Allarme false mail: truffa che viaggia via Pec

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Attenzione alle false mail sulla fatturazione elettronica. È l’allarme lanciato dall’Agenzia delle Entrate che informa che in questi giorni stanno circolando delle mail di phishing via Pec, relative alla fatturazione elettronica, con lo scopo di truffare i cittadini. Il testo del messaggio è verosimile poiché ripreso da una precedente e lecita comunicazione inviata dal Sistema di interscambio (Sdi). Come consigliato dall’Agenzia Entrate, per mettersi al riparo da rischi, è bene cestinare le mail in questione senza neppure aprirle.
A tal proposito, L’Agenzia ricorda che i messaggi Pec del sistema SdI hanno alcune specifiche caratteristiche:

  • il mittente è solo del tipo sdiNN@pec.fatturapa.it dove NN è un progressivo numerico a due cifre;
  • il messaggio deve contenere necessariamente due allegati composti in accordo alle specifiche tecniche sulla Fatturazione Elettronica (pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

L’Agenzia, nel dichiararsi estranea a tali fatti, invita i cittadini a fare particolare attenzione alle mail provenienti da utenze sconosciute o sospette che richiedono di modificare l’indirizzo di recapito per le successive comunicazione con il Sistema di Interscambio e a cestinarle immediatamente.

Circolari Studio Tre-gi

Fattura differita con data ultimo giorno del mese

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

La data della fattura differita può coincidere con quella di emissione dell’ultimo Ddt, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta. È questo l’importante chiarimento che emerge dalla lettura della risposta all’istanza di interpello n. 389 pubblicata dall’Agenzia delle entrate, con la quale, prendendo spunto dall’istanza presentata, si ritorna sull’argomento della data che deve essere indicata nella fattura differita.
In generale, ricapitolando, con la recente circolare 14/2019 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione. Sembrava, cioè, secondo la tesi dell’Agenzia, che l’operatore non fosse libero di inserire l’ultima data del mese di effettuazione, ma dovesse individuare l’ultima data di consegna. Ora, con il nuovo chiarimento, l’Agenzia ribadisce che la suddetta tesi rappresenta una facoltà e non un obbligo per il contribuente.

L’agenzia delle Entrate, facendo riferimento all’esempio formulato nell’interpello, ribadisce che non c’è più alcun dubbio che gli operatori potranno:

  • predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • indicare in fattura la data dell’ultimo giorno del mese di esigibilità dell’imposta;
  • trasmettere la fattura al SdI entro il 15 del mese successivo.

Si tratta di un importante “ripensamento” dell’Agenzia che apre quindi alla possibilità di inserire quale “data” della fattura differita l’ultimo giorno del mese e non quella dell’ultimo Ddt, rendendo in questo modo più semplice la gestione di queste operazioni.

Circolari Studio Tre-gi

Newsletter di aggiornamento flash: Fatture elettronica con l’estero

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Fattura elettronica nelle operazioni estere

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  • L’Agenzia delle Entrate fornisce le principali regole (qui il link: vedi faq n. 63) per emettere fattura elettronica nei confronti di operatore o consumatore finale estero privo di dati obbligatori (partita Iva/codice fiscale italiani, indirizzo, CAP e Provincia):
    • codice destinatario: indicare i 7 caratteri contraddistinti XXXXXXX;
    • codice Paese estero: indicare il codice, diverso da IT secondo lo standard ISO;
    • codice fiscale e partita Iva: indicare un valore alfanumerico/numerico di massimo 23 caratteri su cui non viene effettuato alcun controllo.
    • Esempio: nel campo partita Iva indicare 99999999999, nel caso di soggetto passivo Iva; nel campo Codice fiscale indicare 00000000000, se impresa.
  • Compilazione dell’indirizzo: è necessario selezionare la nazione di appartenenza; non deve essere compilata la Provincia di riferimento; nel campo CAP, indicare il valore generico 00000.
  • Intrastat: l’emissione di fattura elettronica verso soggetto estero comunitario, peraltro facoltativa, comporta il solo esonero dall’invio dell’esterometro; per quanto riguarda l’invio del modello Intra 2, rimangono in vigore le disposizioni del Provvedimento 25.09.2017 (faq n. 77).

Circolari Studio Tre-gi

Versamento delle imposte 2019: scadenza Ires Irpef Irap

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

ll D.L. n. 34/2019 (decreto “Crescita”), convertito in legge con successive modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, all’art. 12-quinquies ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte previsti per il 30 giugno per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscali (ISA).

Pertanto, la scadenza per il versamento delle imposte Ires, Irpef e Irap è fissata al:

  • 30 settembre 2019 senza maggiorazione;
  • 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40%

Rateazione
Nel caso di versamento rateizzato occorrerà distinguere a seconda che il soggetto interessato sia o meno titolare di partita Iva.

Per i soggetti titolari di partita Iva la prima rata, senza interessi, andrà versata entro il 30 settembre 2019; la seconda con interessi entro il 16 ottobre 2019, e la terza, sempre con interessi, entro il 18 novembre 2019.
Qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della maggiorazione dello 0,4% le medesime scadenze saranno posticipate.
La prima rata dovrà versarsi entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi; la seconda entro il 18 novembre 2019 con maggiorazione e interessi.
Per i soggetti non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir il versamento della prima rata senza interessi deve avvenire entro il 30 settembre 2019, la seconda rata, con interessi entro il 31 ottobre 2019, mentre la terza entro il 2 dicembre 2019 sempre con interessi.
Anche in questo caso, qualora i medesimi soggetti intendano avvalersi della maggiorazione dello 0,4% le medesime scadenze saranno posticipate.
La prima rata con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi dovrà essere versata entro il 30 ottobre 2019, la seconda entro il 31 ottobre con la maggiorazione dello 0,40 e senza interessi, la terza, con maggiorazione e interessi entro il 2 dicembre.

Circolari Studio Tre-gi

Guida sanzioni fatturazione elettronica 2019

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

La fattura elettronica inviata in ritardo, con errori, scartata dal Sdi o ancora omessa rappresenta una vera e propria preoccupazione per aziende e professionisti; e ovviamente ciò dipende dalle pesanti sanzioni previste dalla normativa vigente. A questo proposito, occorre però distinguere il periodo coperto dalla “moratoria” introdotta lo scorso anno ed il periodo successivo, quello “a regime”.

Sanzioni fatturazione elettronica 2019: novità nei termini di emissione della fattura

Il regime sanzionatorio deve essere valutato sulla base del momento in cui l’emissione della fattura elettronica è obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

 

In questo senso, occorre evidenziare quanto segue:

 

  • nel caso della fattura immediata l’invio della fattura elettronica al Sdi è possibile entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, ovvero dalla data del documento. Si tratta di una novità recentemente introdotta dal cosiddetto Decreto Crescita;
  • nel caso della fattura differita l’emissione e l’invio telematico della fattura elettronica deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Sanzioni fatturazione elettronica: quali importi si rischia di dover pagare in caso di tardiva emissione della fattura?

La fattura elettronica inviata in ritardo, con errori o addirittura omessa può determinare gravi conseguenza per il contribuente, soprattutto in termini di sanzioni. Occorre tuttavia distinguere quanto previsto nel periodo transitorio o di moratoria e quello successivo, con le sanzioni che saranno applicate a regime.

 

Sanzioni fatturazione elettronica 2019 previste nel periodo transitorio, importi e date diversi a seconda che si tratti di contribuenti IVA mensili o trimestrali:

Periodicità liquidazione IVA Data fattura Sanzioni
Trimestrale Uguale o inferiore al 30 giugno 2019 a) Niente sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo cui la fattura si riferisce ;

b) 20% delle sanzioni previste in via ordinaria (vedi paragrafo successivo) se la fattura viene emessa ed inviata all’Agenzia delle Entrate entro il termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al periodo successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Mensile Uguale o inferiore al 30 settembre 2019 Stesse regole di cui sopra

 

Ricapitolando:

  • per i contribuenti IVA mensili si potrà godere della riduzione delle sanzioni fino alla liquidazione IVA in scadenza il prossimo 16 ottobre 2019, ovvero per tutte le fatture con iva a debito emesse fino alla data del 30 settembre. Successivamente si dovranno applicare le sanzioni previste nella tabella sottostante;
  • per i contribuenti IVA trimestrali il periodo transitorio è terminato lo scorso 20 agosto, termine di scadenza della liquidazione IVA relativa al secondo trimestre. Per l’IVA a debito sulle fatture emesse dallo scorso 1° luglio le sanzioni previste in caso di fattura elettronica tardiva, omessa o errata sono quelle ordinarie e sintetizzate nella tabella sottostante.

Sanzioni fatturazione elettronica previste a regime ovvero a partire dallo scorso 1° luglio 2019, importi diversi a seconda della violazione commessa:

Tipologia di violazione Riferimento normativo Sanzioni amministrative
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell’IVA Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 Da 250 euro a 2.000 euro
Fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata Articolo 6 comma 1 d. lgs. 471/1997 Dal 90% al 180% dell’imposta, con importo minimo di 500 euro
Violazione fatturazione elettronica e/o registrazione importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge Articolo 6 comma 2 d. lgls. 471/1997 Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro; se non ci sono conseguenze sul calcolo IVA o delle imposte sui redditi le sanzioni sono compresa da un minimo di 250 ad un massimo di 2.000 euro

Sanzioni fatturazione elettronica 2019 e ravvedimento operoso

Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

L’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:

  • 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
  • 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
  • 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

 

  • ESEMPIO PRATICO:

In data 29 agosto un utente trimestrale ha inviato nove fatture elettroniche con data 16/08. In quale sanzione incorre per tale tardività? Quale procedura può adottare per usufruire di sanzioni ridotte – eventuale ravvedimento operoso – e in quale modalità e tempi attuarlo?

Nell’ipotesi descritta è prevista l’applicazione della sanzione del 20%. Alla sanzione ridotta al 20% – 50 euro in luogo dei 250 di sanzione piena previsti dal D.Lgs. 471/97 -, si applica anche il ravvedimento operoso, che consente di pagare 1/9 del minimo per la regolarizzazione che avvenga entro 90 giorni. Si arriva così al calcolo di 5,56 euro a fattura. Il relativo codice tributo per il versamento in F24 è 1991 (interessi sul ravvedimento IVA).

Circolari Studio Tre-gi

Chiusura estiva

tre gi vacanze estive

buone vacanze a tutti!

Vacanze estive 2019

Lo studio rimarrà chiuso per le vacanze dal 10 Agosto al 1 Settembre compresi.

Circolare 12/07/2019

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Circolare del 12/07/2019

La scadenza per il versamento delle imposte 2019: il punto della situazione dopo proroga.

Con la conversione in legge del Decreto Crescita, il dettato normativo ha disposto che “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA) […] e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, […] i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia IRAP, nonché sull’IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019”.

Gli ISA (indici sintetici di affidabilità), che hanno sostituito gli studi di settore, si applicano a partire dal periodo d’imposta 2018 e hanno lo scopo di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.

Sotto un punto di vista oggettivo, sono stati prorogati i versamenti legati alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi:

  • IRES, IRPEF e addizionali;
  • IRAP;
  • IVA annuale per chi ne aveva scelto il differimento;
  • eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi quali cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE/IVAFE;
  • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG).

Da un punto di vista soggettivo è stato chiarito anche tramite l’intervento dell’Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 64/E del 29 giugno 2019. L’Agenzia conferma che rientrano nella proroga tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, specificando che rientrano nella proroga i contribuenti che per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2018:

  • La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.
  • applicano il regime forfettario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfettari” e “minimi”);
  • determinano il reddito con altri criteri forfettari;
  • dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga. Si deve considerare che la prima rata decorre dal 30 settembre 2019, dopodiché:

 

Il contribuente avrà comunque la possibilità di rateizzare l’importo dovuto a decorrere dal 30 settembre e quindi con un massimo di 3 rate.

  • Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl “trasparenti”). Per i soci/amministratori di Srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.
  • titolari di partita IVA(quindi ad esempio le ditte individuali, le società) dovranno versare la seconda rata entro il 16/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 18/11/2019 (il 16 cade di sabato).
  • non titolari di partita IVA(quindi ad esempio i soci delle società) dovranno versare la seconda rata entro il 31/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 2/12/2019 (il 30 cade si sabato).
    Le seconde e terze rate dovranno essere gravate della maggiorazione dello 0,40%, versando i relativi interessi
    .Per le categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga la scadenza originaria è rimasta fissa al 1° luglio (il 30 giugno cadeva di sabato) con la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria (e quindi al 31 luglio), pagando con la maggiorazione dello 0,40%La rata del secondo acconto andrà versata entro il 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 cade di sabato), senza possibilità di rateazione.Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.

 

Si ricordano le regole di pagamento degli F24:

  • gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking;
  • gli F24 a debito con compensazioni di titolari di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
  • gli F24 a debito con compensazioni di non titolari di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking.

 

  • È possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997:

 

  • entro 14 giorni dalla scadenza applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo + relativi interessi;
  • dal 15° al 30° giorno, applicando la sanzione ridotta pari a 1/10 del 15% (1,5%) + relativi interessi;
  • dal 31° al 90° giorno, applicando la sanzione ridotta pari a 1/9 del 15% (1,67%) + relativi interessi;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione, applicando la sanzione ridotta a pari a 1/8 del 15% (3,75%) + interessi;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione, applicando la sanzione ridotta pari a 1/7 del 30% (4,29%) + interessi;
  • entro il termine di accertamento, applicando la sanzione ridotta pari a 1/6 del 30% (5%) + interessi.

Circolari Studio Tre-gi

Circolare del 28/06/2019

Decreto Crescita

Circolare di Studio del 28/06/2019

Principali novità del Decreto Crescita

AGEVOLAZIONI

Super ammortamento Maggiorazione del 30% del costo di acquisto ai fini fiscali per gli investimenti di imprese e professionisti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto. 

 Mini IRES Aliquota agevolata sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto:

– 22,5% per l’anno di imposta 2019;

– 21,5% per il 2020;

– 21% per il 2022;

– 20% dal 2023.

 IMMOBILI

Immobili strumentali Deducibilità IMU relativa agli immobili strumentali per imprese e professionisti:

– 50% per l’anno d’imposta 2019;

– 60% negli anni 2020 e 2021;

– 70% a decorrere dal 2022;

– 100% dal 2023.

 Dichiarazione IMU/TASI Differimento del termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre

 Redditi fondiari percepiti Nuovo vincolo per la detassazione dei canoni non percepiti per locazioni di immobili ad uso abitativo: il mancato incasso deve essere comprovato dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

La novità si applica i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI

 Dichiarazione telematica dei redditi Il termine di presentazione è differito

dal 30 settembre al 30 novembre dell’anno successivo a quello a quello di chiusura del periodo di imposta;

– per i soggetti IRES, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (in luogo del nono mese).

 Impegno cumulativo a trasmettere Per i soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e pertanto è causa di revoca dell’abilitazione.

 ISA I versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

I contribuenti non devono dichiarare, nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi.

L’Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici i dati che risultino utili per la comunicazione.

 Regime forfettario Inserito l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’obbligo verrà applicato anche, dal 2020, nei casi di ricavi/compensi da euro 65.001 e 100.000.

Emissione fattura Dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro dodici giorni (non più dieci giorni) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Crediti IVA Concessa la cedibilità dei crediti trimestrali.

Rottamazione cartelle Riaperti i termini. La domanda, il cui modulo sarà pubblicato dalla Riscossione nei prossimi giorni, dovrà essere presentata entro il 31 luglio.

Vittime mancati pagamenti

Esteso l’accesso al Fondo ai liberi professionisti. Il sostegno è rivolto alle PMI che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di loro debitori nell’ambito dell’attività d’impresa (mentre finora è stato attribuito rilievo solo all’inadempimento di altre aziende debitrici).

Affitti brevi Istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice identificativo alfanumerico da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta ed alla promozione dei servizi all’utenza.

CONTROLLI

Invito al contraddittorio Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1°

luglio 2020 è prorogato di 120 giorni il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo nei casi in cui intercorrano meno di 90 giorni tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo.

Salvo che sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, l’Ufficio prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

Nei casi di avvisi di accertamento parziale e di avvisi di rettifica parziale, è esclusa l’applicazione dell’invito obbligatorio

 

Controlli formali Introdotto il divieto per l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, di chiedere ai contribuenti informazioni già disponibili nell’anagrafe tributaria o documenti già trasmessi, anche da soggetti terzi in ottemperanza ad obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativile varie problematiche con la forza di un gruppo organizzato.

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