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Obbligo del Green Pass in azienda

Con il D.L. 21.09.2021, n. 127 l’Italia diviene il primo Paese, in ambito europeo, a rendere obbligatorio il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento delle relative attività. Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e privati – compresi liberi professioni e collaboratori familiari – sarà valido dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza: una vera e propria svolta, finalizzata – con tutta evidenza – ad incrementare quanto più possibile (e rapidamente) il numero di vaccinati, specie prima dell’inizio dell’autunno.

 

DEFINIZIONE

ED

ECCEZIONE

·  Il Green Pass (Certificazione Verde Covid-19) è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che alla luce delle varie normative susseguitesi, avrà validità:

–     di 15 giorni dopo la somministrazione della 1ª dose di vaccino e fino alla data prevista per la somministrazione della 2ª dose (nel caso di vaccino a doppia dose);

–     immediatamente dopo la somministrazione della 2ª dose e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (anche per i monodose);

–     immediatamente dopo la somministrazione della 1ª dose, per i guariti da Covid e con una validità di 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale (cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);

–     a seguito di guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 e senza somministrazione di vaccino (con validità di 6 mesi e cessa di avere validità nel caso in cui, durante la sua vigenza, il soggetto risulti positivo al virus);

–     a seguito dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2: la validità sarà pari a 48 ore per gli antigenici e 72 ore per i molecolari.

·  Si noti che il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute e questo non vale per gli antigenici.

·  Importante, inoltre, sottolineare come – grazie al D.L. 127/2021 – per chiunque contragga il virus 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose o dopo la doppia iniezione la certificazione verde avrà “una validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione”.

·  Considerando che la certificazione non viene rilasciata soltanto a seguito di vaccinazione, l’esecutivo è intervenuto sul costo dei tamponi, prevedendo la gratuità soltanto per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica.

·  Per gli altri soggetti, il costo dei tamponi antigenici, fino al 31.12.2021, sarà pari a:

–     € 8 per i minorenni;

–     € 15 per i maggiorenni.

·  Le farmacie che non praticheranno tali prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze della continuità del servizio di assistenza farmaceutica, potrà, in caso di violazione della norma, disporre la chiusura della farmacia stessa per una durata non superiore a 5 giorni.

 
COME

OTTENERLO

·  Il Governo ha previsto più canali, con o senza identità digitale, per ottenere il documento.

·  Il sito www.dgc.gov.it è già operativo e prevede l’invio via e-mail o sms di una notifica da parte del Ministero della Salute in relazione alla avvenuta vaccinazione.

·  Il messaggio ricevuto contiene un codice di autenticazione e brevi istruzioni per scaricare la certificazione.

·  Dopo essersi collegati al sito, con accesso tramite identità digitale (SPID/CIE) oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al SSN), in combinazione con un codice univoco ricevuto via e-mail o sms, si potrà scaricare la certificazione.

·  Il formato digitale non è l’unica modalità per recuperare il pass: medico di base, pediatra o farmacia hanno un ruolo attivo nella gestione e stampa del pass cartaceo.

·  È possibile accedere alla Certificazione, dunque:

–     da soli tramite il sito;

–     tramite app;

–     con l’aiuto del medico o del farmacista.

 

 

 

 

Circolari Studio Tre-gi

Aggiornamento servizi web dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza “a più livelli”, che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e più “intensivo” dei canali telematici, dall’altro garantiscono un contatto con l’amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite la posta elettronica o il canale telefonico. Tra le principali novità: si segnala la consegna di certificati e ricezione di documenti e la dichiarazione di successione fai-da-te con la compilazione assistita.

 

AGGIORNAMENTI L’Agenzia delle Entrate, oltre ad avere aggiornato il sito Internet relativamente all’area riservata dei contribuenti, con la nota 14.07.2021 comunica la possibilità di usufruire dei nuovi servizi web per ricevere certificati e consegnare documenti e annuncia il debutto della dichiarazione di successione con la compilazione assistita.
 
AREA

RISERVATA

·     Diventa più fruibile tramite smartphone e tablet; è ora possibile creare un’area “preferiti”, cui aggiungere i servizi più utilizzati. Anche il motore di ricerca è modificato per argomenti.

·     Una volta effettuato l’accesso (possibile ancora per pochi mesi con le credenziali fisconline, presto sostituite dal nuovo sistema di identità digitale Spid) ci si trova nella sezione “In primo piano” con le novità fiscali e uno spazio in cui è possibile consultare le comunicazioni personali: ad esempio, le ricevute relative alla trasmissione di atti, le dichiarazioni, i versamenti, ecc.; si possono anche impostare o modificare i propri dati utente.

·     È stato attivato un nuovo servizio per la consegna dei documenti e delle istanze, tramite l’area riservata del sito, senza recarsi fisicamente in ufficio. Sarà comunque necessario consegnare le copie cartacee di tutte le pratiche effettuate in via digitale nel periodo della pandemia, come da impegno sottoscritto in fase di presentazione relative trattandosi di procedure straordinarie che nulla hanno a che vedere con le nuove metodologie.

 
SERVIZIO

“CONSEGNA

DOCUMENTI

E ISTANZE”

·     Il servizio “Consegna documenti e istanze” può essere utilizzato in tutti quei casi in cui la normativa o i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate non prevedono una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione. È necessario verificare, quindi, in via preliminare, l’esistenza o meno di una specifica funzionalità telematica per usufruire del servizio che interessa.

·     È possibile consegnare documenti anche per conto di un’altra persona; ad esempio, il coniuge o un parente; in questo caso è necessario compilare e firmare una dichiarazione sostitutiva (da allegare nella sezione “Upload” insieme alla procura compilata e firmata).

·     Se si accede come erede o tutore legale, deve essere compilata, firmata e allegata, nella sezione “Upload”, la specifica dichiarazione sostitutiva; nel caso invece si acceda come delegato, è necessario allegare, nella sezione “Upload”, la procura compilata e firmata. I file da allegare non possono avere dimensioni superiori ai 20 Mb.

·     Nel caso l’invio abbia esito positivo, il contribuente riceve tramite sms o e-mail, una ricevuta di consegna con un numero di protocollo.

·     In caso di esito negativo riceve una ricevuta di scarto, sempre tramite sms o e-mail.

 
CERTIFICATI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE/PARTITA IVA ·     La nuova area riservata è configurata per consentire la richiesta dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva, finora rilasciate solo in ufficio o tramite intermediario abilitato.

·     I certificati potranno essere stampati in originale e in copia conforme.

 
SERVIZIO

“SUCCESSIONI WEB”

·     è stato attivato anche il servizio successioni Web, che permette il caricamento dei dati degli immobili presenti in catasto e di compilare la dichiarazione tramite il supporto di alcuni messaggi che segnalano in tempo reale l’inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco.

·     La materia successoria, come del resto quella fiscale, è estremamente complessa e la compilazione della denuncia di successione presuppone conoscenze tecniche specifiche in materia.

·     Alla luce di queste novità ed implementazioni è stata aggiornata la guida ai “servizi agili dell’Agenzia delle Entrate”.

 

 

 

COMUNICAZIONE I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonchè le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta, comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
·     La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:

a)   il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

b)   i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

·      A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

·     La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 
TERMINI La comunicazione può essere inviata dal 4.10.2021 al 4.11.2021.
·     Nello stesso periodo è possibile:

a)   inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b)   presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità.

 
FRUIZIONE

DEL

CREDITO

D’IMPOSTA

·     Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

a)   nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b)   in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale comunicata dall’Agenzia delle Entrate.

·     Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a)   il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b)   nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate;

c)   non si applica il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro tempore vigenti.

 

 

 

Circolari Studio Tre-gi

Istanza credito d’imposta spese di sanificazione

sanificazione
L’art. 32 D.L. 73/2021 riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, nel limite di € 60.000. Con provvedimento 15.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 4.10.2021 al 4.11.2021. Tenuto conto dell’esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale è resa nota con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12.11.2021.

 

CREDITO

D’IMPOSTA

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di € 60.000.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12.11.2021.
 
COMUNICAZIONE I soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonchè le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta, comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
·     La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:

a)   il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

b)   i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

·      A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

·     La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 
TERMINI La comunicazione può essere inviata dal 4.10.2021 al 4.11.2021.
·     Nello stesso periodo è possibile:

a)   inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b)   presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità.

 
FRUIZIONE

DEL

CREDITO

D’IMPOSTA

·     Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

a)   nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

b)   in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale comunicata dall’Agenzia delle Entrate.

·     Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a)   il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b)   nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle entrate;

c)   non si applica il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro tempore vigenti.

 

 

 

Circolari Studio Tre-gi

VENETO ZONA ROSSA

rosso

E’ stato pubblicato nella GU n. 62 del 13/3/2021 il Decreto Legge n.30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”

Da lunedì 15 marzo il Veneto è zona RossaVediamo in breve quelle che sono le principali regole cui attenersi.

Coprifuoco

Il coprifuoco tra le ore 22 e le 5 del giorno seguente resta valido. In tale fascia oraria ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità e salute. In zona rossa tale regime è quasi identico anche durante la fascia oraria diurna tra le ore 5 e le 22, ma una differenza la si nota ad esempio nel fatto che di giorno è concesso lo svolgimento di attività motoria e sportiva individuale (entro certi limiti).

Spostamenti

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (serve autocertificazione).

Visite a casa

Lo spostamento verso le abitazioni private abitate non è più consentito in zona rossa. Questo significa che da lunedì 15 marzo in Veneto sarà vietato recarsi a casa di parenti o amici, salvo ricorrano situazioni di necessità, motivi di salute o lavoro. Non si può fare una visita a casa di amici o parenti per puro diletto, nemmeno dentro il proprio stesso Comune. È invece sempre ammesso, anche in orario di coprifuoco, recarsi a casa di una persona non autosufficiente per prestarvi assistenza (serve autocertificazione).

Attività commerciali, negozi che restano aperti

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Al comma 2 si legge che «sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici», mentre al comma 3 viene specificato che «restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie». Resta la possibilità di effettuare consegne a domicilio.

Servizi alla persona

Lo stesso meccanismo appena visto vale anche per i servizi alla persona. Questa volta l’allegato di riferimento è il numero 24. L’Art. 47 del Dpcm infatti dispone: «Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24». In questo caso la lista è più breve e la riportiamo per intero:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Non vi sono nella lista né i centri estetici, né i parrucchieri che, a differenza di quanto avveniva con la zona rossa del precedente Dpcm del 14 gennaio, ora con il Dpcm 2 marzo 2021 a firma Mario Draghi dovranno chiudere da lunedì in tutto il Veneto.

Bar e ristoranti

In zona rossa le attività dei servizi di ristorazione sono sospese. Consentiti l’asporto (senza consumazione sul posto) e la consegna a domicilio per le attività di ristorazione fino alle 22. Anche in zona rossa come nelle altre aree di rischio resta il divieto di asporto dopo le ore 18 per le attività dei bar (codice ATECO 56.3), così come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia.

Nei link sottostanti è possibile controllare le attività commerciali aperte, nonché le misure adottate nella zona rossa.

ALLEGATO 23 E 24

FAQ/MISURE ZONA ROSSA

AUTOCERTIFICAZIONE COVID

Circolari Studio Tre-gi

2021: L’invio delle spese al sistema TS diventa semestrale

TS

Il provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle Entrate del 22 gennaio 2021, a causa di problemi tecnici ha prorogato di 8 giorni – vale a dire a lunedì 8 febbraio – la scadenza originaria del 31 gennaio 2021, prevista per la trasmissione delle spese riferite all’anno 2020.

Il DM pubblicato alcuni giorni fa infine tiene ferma la data di oggi, lunedì 8 febbraio, per l’invio delle spese sostenute nel 2020 ma al contempo riscrive per il 2021 la periodicità delle trasmissioni che avverranno:

  • entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
  • entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
  • entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2022.

Si ricorda infine che rientrano nell’obbligo di invio al sistema TS le seguenti prestazioni sanitarie:

  • Ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario
    Nazionale.
  • Farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici.
  • Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
  •  Servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e
    trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna.
  •  Farmaci per uso veterinario.
  •  Prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni
    diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort.
  • Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica
    (ambulatoriale o ospedaliera).
  •  Altre spese sanitarie.

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NUOVO RINVIO DELLE CARTELLE

Il nuovo rinvio delle cartelle

  • Notifiche – Nuova sospensione degli atti fiscali e delle cartelle al 28.02.2021. Il decreto legge, in Gazzetta Ufficiale 30.01.2021, prevede anche la proroga del versamento e presentazione del modello dichiarativo della web tax, con spostamento dei termini a marzo e ad aprile.
  • Rate scadute al 8.03.2020 – Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione a Telefisco, tutti i contribuenti che avevano rateazioni decadute al 8.03.2020, possono chiedere un nuovo piano di rientro senza pagare il pregresso (in data 8.03 è entrato in vigore il Decreto Cura Italia, che ha decretato la sospensione delle rate da pagare).
  • Dilazione 2021 – I soggetti decaduti dalla precedenti rottamazioni alla fine del 2019, possono effettuare la dilazione del debito residuo. Le istanze presentate entro il 31.12.2021 possono ottenere le seguenti agevolazioni:
    • allungamento al mancato pagamento a 10 rate non pagate (invece di 5);
    • chiudere una dilazione per le rateazioni decadute, senza pagare il pregresso;
    • ottenere una rateazione fino a € 100.000, se si dimostrano le difficoltà economiche.
  • La domanda di un nuovo piano di rientro delle cartelle esattoriali può essere inviata via PEC o presentata di persona agli uffici dell’AdER.
  • È possibile ottenere la rateazione fino a € 100.000 direttamente online attraverso il servizio dedicato “rateizza adesso” collegandosi all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

 

VENETO:ZONA ARANCIONE

Italia divisa dai colori 10 gennaio 2021-2

In base alle Ordinanze del Ministro della salute dell’8 gennaio 2021, sono attualmente ricomprese:

  • nell’area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta;    
  • nell’area arancione: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto;
  • nell’area rossa: (nessuna Regione)

Nel link sottostante trovate le Faq sulle misure adottate per le singole regioni.

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

Fonte: sito web governo

 

Circolari Studio Tre-gi

LEGGE DI BILANCIO 2021

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Sul supplemento ordinario n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall’1.1.2021.

L’articolo 1 è composto da ben 1150 commi, e moltissime agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2021 sono subordinate all’emanazione di ulteriori provvedimenti attuativi.

Nelle circolari scaricabili dai link sottostanti si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge:

LEGGE DI BILANCIO 2021.

LEGGE DI BILANCIO 2021-Agevolazioni famiglia

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ESTEROMETRO

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La Legge di Bilancio 2021 abolisce lesterometro , documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero. Avrà ancora un anno di vita, per poi essere sostituito dall’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, coloro i quali nell’anno 2021 non invieranno le fatture emesse nei confronti di operatori esteri tramite il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, devono inviare allo studio tramite mail la fattura al fine di procedere con la comunicazione della stessa all’Agenzia delle Entrate.

Si fa presente che la comunicazione è un “servizio a pagamento”.

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LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: MINI PROROGA

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Il Decreto Milleproroghe pubblicato in GU 323 del 31 dicembre 2020 prevede una ulteriore proroga della partenza del concorso a premi denominato lotteria degli scontrini e demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, da adottare d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, non solo la definizione delle regole di estrazione e dell’entità dei premi messi in palio, ma anche la definizione di ogni altra disposizione necessaria per l’avvio della lotteria.

Il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1 marzo 2021 sul portale lotteria all’indirizzo seguente: https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/ 

L’agenzia delle entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.

Ricordiamo che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria.

L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti: al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico), il codice lotteria. NON arrivano altri dati descrittivi dell’acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato). Né l’esercente né altri potranno quindi risalire alla persona per profilazioni o analisi delle abitudini di spesa.

Se viene smarrito o dimenticato il codice lotteria, potrà facilmente essere visualizzato nella propria area riservata – attiva solo dal momento di avvio della lotteria – o, in alternativa, ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa ora” del sito del concorso in oggetto. Se poi si dovesse ritrovare il primo codice lotteria ottenuto, si potrà comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

 

Circolari Studio Tre-gi