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Coronavirus: disposta la chiusura delle attività commerciali non essenziali

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.
Disposizioni per le attività commerciali al dettaglio

Il DPCM 11.3.2020 sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (sotto riportato integralmente), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

 

ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 1 (che possono rimanere aperte)
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Il DPCM dispone, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, la chiusura di mercati, SALVO LE ATTIVITÀ DIRETTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI, mentre possono restare aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, PURCHÉ SIA IN OGNI CASO GARANTITA LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.

 

Disposizioni per le attività dei servizi di ristorazione

Il DPCM 11.3.2020 dispone la Sospensione Delle Attività Dei Servizi Di Ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, CHE GARANTISCONO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.

 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività’ di confezionamento che di trasporto.

 

Restano, altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali GARANTENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO.

 

Disposizioni per le attività inerenti i servizi alla persona

Il DPCM 11.3.2020 dispone la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

 

ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA INDIVIDUATE NELL’ALLEGATO 2

(CHE POSSONO RIMANERE APERTE)

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Altri servizi garantiti

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie:

  • i servizi bancari, finanziari, assicurativi
  • l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  • attività alberghiera

 

Servizi di trasporto pubblico

Viene data facoltà ai presidenti delle regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

 

È stato altresì previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, possa disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

 

Raccomandazioni per le attività produttive e attività professionali

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il DPCM. 11.3.2020 raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

 

Decorrenza e durata delle suddette disposizioni

Le disposizioni del DPCM producono effetto – SU TUTTO IL TERRIORIO NAZIONALE – dalla DATA DEL 12 MARZO 2020 e SONO EFFICACI FINO AL 25 MARZO 2020.

Circolari Studio Tre-gi

Manovra 2020: detrazioni fiscali solo con pagamenti tracciati

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Dal 2020 le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, che si presenterà nel 2021, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. A stabilirlo, il comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 160/2019).

L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili non è previsto per i farmaci, i dispositivi medici o le protesi e per le spese mediche presso strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre sarà requisito di validità per le strutture private non convenzionate .

Si  allega circolare Studio.

Si porgono Cordiali saluti.

Manovra 2020… detrazioni fiscali solo con pagamenti tracciati

Circolari Studio Tre-gi

TABELLO ACI 2020

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Tabelle ACI 2020: fringe benefit

Allegati

Comunicato AE 31 dicembre-2019-n.-30

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 (supp. ord. n. 47) sono state pubblicate le “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI” per l’anno 2020.

Con riferimento ai veicoli di proprietà aziendale concessi ad uso promiscuo (aziendale e privato) ai lavoratori si applica la quinta colonna delle Tabelle ACI, relativa ai fringe benefit.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020, gli importi definiti nelle Tabelle ACI per la determinazione del fringe benefit 2020 sono divisi in due periodi:

uno valido fino al 30 giugno 2020;

l’altro dal 1° luglio 2020.

Per i veicoli concessi fino al 30 giugno 2020, il calcolo è effettuato in misura forfetaria, assumendo il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nella quarta colonna delle Tabelle ACI.

Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 di nuova immatricolazione, per il calcolo forfetario sono previste 4 diverse percentuali dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, a seconda del livello di emissioni di CO2 (nuovo art. 51 c. 4 lett. a TUIR, sostituito dall’art. 1 c. 632 L. 160/2019).

Nello specifico:

– per veicoli con valori di emissione non superiori a 60 g/km, 25% dell’importo;

– per veicoli con valori di emissione tra 61 g/km e 161 g/km, 30% dell’importo;

– per veicoli con valori di emissione tra 161 g/km e 190 g/km, 40% dell’importo per il 2020 e 50% dal 2021;

– per veicoli con valori di emissione superiori a 191 g/km, 50%dell’importo per il 2020 e 60% dal 2021.

Ai fini del calcolo, sono da conteggiare i giorni per i quali il veicolo è assegnato ad uso promiscuo al lavoratore, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.

L’importo risultante va considerato al netto degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti al lavoratore (o da questo corrisposti). Se la trattenuta (o il corrispettivo) è superiore all’importo forfetario derivante dalle tabelle ACI, nessun ammontare va tassato per l’utilizzo del mezzo.

 

Circolari Studio Tre-gi

Novità Dichiarazioni d’intento 2020

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Come anticipato, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 l’obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d’intento, unitamente alla copia della ricevuta telematica, è stato soppresso. Tuttavia, a fronte di tale soppressione l’articolo 12-septies D.L. 34/2019 prevede quanto segue:

 – nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;

– sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);

sono state inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia.

In relazione alla dichiarazione d’intento, anche per il futuro resta fermo l’obbligo di redigere la stessa con il modello conforme (quello da sempre utilizzato) e inviare telematicamente la stessa all’Agenzia delle entrate.

Tuttavia, non sarà più previsto l’obbligo di consegna della dichiarazione, unitamente alla copia della ricevuta telematica al fornitore, il quale sarà comunque tenuto ad indicare nella fattura gli estremi del protocollo della dichiarazione d’intento.

Ciò significa che l’esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).

Sul punto va segnalato che resta fermo l’obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. “riscontro telematico”, e che in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata (articolo 12-septies D.L. 34/2019).

Tale ultimo aspetto sembra andare in direzione opposta alla volontà del legislatore di “semplificare” la procedura dell’acquisto senza imposta da parte dell’esportatore abituale con l’utilizzo del plafond, poiché, se da un lato non si obbliga più quest’ultimo soggetto all’invio della copia della dichiarazione d’intento, dall’altro si responsabilizza il fornitore laddove non proceda al riscontro telematico.

Il fornitore avrà tutto l’interesse di tutelare la propria posizione e di chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.

Circolari Studio Tre-gi

Novità Decreto Fiscale 2020

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Si avvisa la gentile clientela che con l’approvazione in Senato è giunto al termine la conversione in legge del decreto fiscale 2020 collegato alla legge di bilancio.

Sperando di farVi cosa gradita, si allega circolare Studio con le principali novità.

Con l’occasione si porgono Cordiali saluti.

Circolare Novità Decreto Fiscale 2020

Circolari Studio Tre-gi

Chiusura Festività Natalizie

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Buon Natale e Buon 2020 a tutti!

Chiusura Festività Natalizie 

Lo studio rimarrà chiuso per le vacanze dal 24 Dicembre al 1 Gennaio 2020 compresi.

Auguriamo a tutti Buone Feste

OPERAZIONI A CAVALLO D’ANNO

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

ATTENZIONE, vi raccomandiamo di TRASMETTERE ELETTRONICAMENTE, le fatture di dicembre con anticipo rispetto al 31/12/2019 per non compromettere la detrazione dell’iva ai vostri clienti nell’anno 2019.

La regola che l’acquirente può detrarre l’Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l’operazione è stata effettuata, se viene ricevuta entro il 15 del mese successivo, non si applica per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente (cioè in pratica per i documenti che si muovono “a cavallo” di due anni).
ESEMPIO: se una fattura elettronica relativa ad una fornitura del 20 dicembre 2019 viene recapitata il 3 gennaio 2020, partecipa per l’emittente alla liquidazione dello stesso mese (versamento 16 gennaio 2020), mentre per il ricevente il diritto alla detrazione slitta di un mese, concorrendo cioè nella liquidazione del mese di gennaio 2020 da regolarsi entro il 16 febbraio 2020.

Circolari Studio Tre-gi

Decreto Fiscale 2020 – Reverse Charge esteso ad appalti e subappalti che prevedono utilizzo di manodopera

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Con l’intento di contrastare l’interposizione di manodopera illecita e tutelare l’Erario avverso il mancato versamento delle ritenute fiscali, nonché l’omesso versamento dell’Iva e l’utilizzo di falsi crediti, il Decreto-Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 introduce due nuove disposizioni :

  1. viene esteso il meccanismo IVA del reverse charge a tutti coloro che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto o comunque rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili;
  2. viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente, chiamato a versare le ritenute operate dall’appaltatore ai dipendenti, dopo che quest’ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.

Reverse charge esteso ad appalti e subappalti
Il regime del reverse charge è esteso, a partire dal 1 gennaio 2020, agli appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (logistica, servizi alle imprese, settore alimentare, meccanica). L’inversione contabile è il meccanismo in base al quale l’IVA viene pagata direttamente dal committente.
ATTENZIONE: Esportatori abituali senza possibilità di utilizzo del plafond nel caso di operazioni in reverse charge. Il reverse charge, misura antifrode, prevale rispetto al regime di non imponibilità IVA, regolamentato dall’articolo 8, comma 1 del DPR n. 633/1972.

Committente: soggetto obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovrebbero versare al committente, almeno 5 giorni prima del termine fissato per il versamento delle ritenute, l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento deve essere effettuato sullo specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente alle imprese appaltatrici o affidatarie e da queste alle imprese subappaltatrici. Qualora il committente debba ancor saldare corrispettivi già maturati, le imprese appaltatrici potranno chiedere la compensazione, anche parziale, fra il debito scaduto ed il versamento dovuto.
Qualora non effettuino il versamento nei termini previsti né trasmettano la richiesta di compensazione, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento.
Oltre che la provvista fondi, al committente deve essere trasmesso (tramite PEC) almeno 5 giorni prima del temine previsto per il versamento, sia per le imprese appaltatrici che per quelle in subappalto:

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
  • tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti da parte del committente;
  • i dati identificativi del bonifico effettuato a favore del committente.

Qualora le imprese obbligate non trasmettano i dati oppure non eseguano nel termine previsto il versamento dei fondi necessari per l’adempimento da parte del committente, questi deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati vincolando le somme ai fini del versamento delle ritenute, dandone comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.

Opzione per il versamento diretto delle ritenute
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro la data prevista per la provvista fondi e allegando una certificazione dei seguenti requisiti posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della suddetta scadenza:
a) risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Circolari Studio Tre-gi

Decreto Fiscale 2020 in Gazzetta Ufficiale

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

Il decreto fiscale 2020 – decreto legge numero 124/2019 – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019.
Il provvedimento consta di 60 articoli, quasi totalmente dedicati alla lotta all’evasione fiscale ed alla modifica di alcune norme fiscali di riferimento in questo senso.
Il decreto è in vigore dal 27 ottobre 2019 ma la maggior parte delle norme saranno operative dal 2020.
Il testo non riserva sorprese eclatanti rispetto alle anticipazioni circolate nei giorni precedenti, ma è opportuno tracciare una breve sintesi delle più importanti novità in esso contenute:

1) compensazioni fiscali più restrittive : per crediti superiori a 5.000 euro, oltre al visto di conformità da parte di un professionista, bisognerà attendere la presentazione nonché l’invio della dichiarazione dei redditi. E’ prevista una sanzione di 1.000 euro (senza applicazione del cumulo giuridico) per ogni modello F24 scartato dall’Agenzia delle entrate a seguito del controllo, da questa effettuato, sulla compensazione dei crediti;

2) modifiche sui contratti di appalto: dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione, deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Inoltre, si estende al settore in discussione il meccanismo dell’inversione contabile ai fini IVA – reverse charge;
3) contrasto alle frodi su accise e carburanti: alcune norme si intendono contrastare i fenomeni evasivi che si registrano nel campo delle accise e dei carburanti .
4) fatturazione elettronica e iva: continua l’esenzione per il 2020 della fatturazione elettronica per chi invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria. A partire dalle operazioni IVA 2021, disposizione della bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.
5) disposizioni in materia di giochi: controlli per il contrasto alle frodi e all’evasione anche in questo settore;
6) ulteriori disposizioni per l’evasione fiscale: carcere fino a 8 anni per i grandi evasori, ovvero per chi evade più di 100.000 euro con dichiarazione fraudolenta;
7) acconti d’imposta 2019: confermata la riduzione al 90% per i soggetti Isa anziché, come previsto per tutti gli altri contribuenti, al 100%.
8) obbligo POS e lotteria degli scontrini: sanzione per chi rifiuta pagamenti con sistemi elettronici. A partire dal 1° luglio 2020, la sanzione è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte. Previsto anche, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Dal 2020 parte anche la lotteria degli scontrini.
9) altre novità:
– limiti all’utilizzo del contante: dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021, si passa da 3.000 a 2.000 euro, mentre dal 2022 il limite è fissato a 1.000 euro; la sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
– viene fissata al 30 novembre 2019 (2 dicembre perché il 30 cade di sabato), il termine ultimo per versare la prima o unica rata della rottamazione ter, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito e a prescindere dalla riapertura o meno.

Circolari Studio Tre-gi

Prestazioni di servizi a domicilio: e-fatture o e-scontrini?

Il punto sulla proroga del versamento delle imposte.

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, cd. e-scontrino, è operativo dal 1° luglio 2019 (per i soggetti che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro), e tra pochi mesi, ovvero dal 1°gennaio 2020, interesserà la totalità dei contribuenti.
Vi è ancora molta confusione nella comprensione di quali strumenti occorra utilizzare nel caso di prestazione di servizi resa presso il domicilio del cliente. È il caso, ad esempio, di chi effettua riparazioni presso i clienti, ed incassa il corrispettivo pattuito all’atto dell’intervento.

In tali casi quale soluzione adottare?

1 SOLUZIONE : avvalersi della moratoria concessa nel periodo transitorio

Il DL Crescita ha introdotto la possibilità di proseguire nell’utilizzo dei “vecchi” scontrini elettronici o delle “vecchie” ricevute fiscali nei primi sei mesi dall’introduzione di obbligo di e-scontrino. In questo caso, occorre rilasciare il “vecchio documento fiscale” al cliente, continuare a tenere il registro dei corrispettivi giornaliero e trasmettere i corrispettivi telematicamente entro la fine del mese successivo. Questa “scappatoia”, attenzione, è utilizzabile solo per i primi sei mesi dall’obbligo.

2 SOLUZIONE: emettere e-fattura immediata, o differita

Il corrispettivo è sempre sostituibile dall’emissione di fattura. Pertanto il prestatore di servizi potrà:

  • incassare il prezzo pattuito ed emettere fattura con data pari al momento in cui si è verificato il presupposto, ovvero la data di incasso. Tale fattura immediata dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla data fattura.
  •  Emettere una fattura “differita”, ovvero che riepiloga tutte le prestazioni eseguite nei confronti del medesimo soggetto nel mese solare precedente, entro il 15 del mese successivo. Attenzione, però: la fattura differita può essere emessa, nel caso delle prestazioni di servizi, solo se tali prestazioni sono individuabili attraverso idonea documentazione, ovvero documentazione commerciale prodotta e conservata, ad esempio, sarà possibile rilasciare un “verbale di intervento” (una copia al cliente, una al prestatore) e sulla scorta dello stesso emettere fattura differita. La data fattura sarà quella dell’ultimo verbale di intervento del mese oggetto di fatturazione, se trasmessa nello stesso mese, oppure la data stessa di trasmissione se inviata al SdI entro il 15 del mese successivo. All’interno della fattura dovranno essere citati i verbali di intervento oggetto di fatturazione.

3 SOLUZIONE: emettere e-scontrino (Documento Commerciale On-Line)

Ulteriore alternativa, è quella di utilizzare la possibilità di emettere Documento Commerciale con l’apposita funzione “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate.
L’applicazione web, utilizzabile solo accedendo con le proprie credenziali a fatture e corrispettivi consente di emettere e-scontrino immediatamente.

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